venerdì 3 aprile 2020

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venerdì 8 giugno 2018

LE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni.
La particolarità consiste nell'evidenza che interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come in particolare l'assegno sociale e le provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti. 
La materia è disciplinata  dall'articolo 1 della legge 544/1988  integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi dall'articolo 38,legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd.incremento al milione) in favore dei cd. ultra 70enni.
Le maggiorazioni sociali spettano, al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia,pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità ) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell'integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati i limiti di reddito . La richiesta di maggiorazione deve essere fatta contestualmente alla domanda di pensione o successivamente, e deve essere corredata da una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell’anno, anche se presuntivi. 
L'importo base della maggiorazione sulle pensioni per l'anno 2018  è pari a 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni; di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni; e di 136,44€ per i pensionati con almeno 70 anni non titolari della quattordicesima 124,44€ per i titolari di quattordicesima mensilità. 
Caratteristica comune delle maggiorazioni sociali è che il pensionato deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al valore del trattamento minimo inps o, se coniugato, un doppio limite: quello relativo al reddito personale e quello relativo al reddito coniugale che non deve splafonare il valore del trattamento minimo incrementato del valore dell'assegno sociale annuo. In definitiva per come è strutturata solo i titolari di pensioni inferiori o uguali al minimo (507,42€ per il 2018) sprovvisti di altri redditi hanno diritto alla maggiorazione.

mercoledì 6 giugno 2018

INDEBITO PENSIONISTICO:COSA FARE

Spesso capita che l'Inps a seguito di una verifica sulla prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale evidenzi l'esistenza di somme pagate e non dovute.
In questo caso esiste la possibilità di una sanatoria ma bisogna distinguere sia l'ipotesi in cui il pensionato abbia agito con dolo , vale a dire  abbia con coscienza e volontà voluto omettere di comunicare all'ente erogatore i propri redditi, dall'ipotesi in cui  abbia agito incolpelvolmente.
Nell'ipotesi in cui il pensionato abbia agito in assenza di dolo la legge ammette la sanatoria solo degli indebiti maturati entro il 31 dicembre 2001. 
Difatti l'articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sancisce che non si proceda al recupero delle prestazioni indebite qualora il pensionato, in assenza di dolo, sia stato titolare di un reddito personale imponibile IRPEF (esclusi e quindi da nn considerare  la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata) per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.  
Laddove,invece, avesse percepito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo da riscuotere. 
Il pensionato incolpevolmente incappato nella formazione di un indebito può evitare la restituzione dei ratei maturati prima del 2001 totalmente o parzialmente. Nessun beneficio è invece previsto per coloro che abbiano dolosamente sottaciuto i fatti rilevanti. 
Se invece il pensionato ha comunicato tempestivamente all'Istituto di previdenza quei fatti che incidono sulla misura del trattamento pensionistico non si formerà alcun indebito. 
Se l'Inps non corregge il trattamento previdenziale revocandolo o riducendolo a seconda degli effetti conseguenti alla comunicazione le somme corrisposte in eccedenza non possono formare più oggetto di restituzione nei confronti dell'Istituto previdenziale e restano acquisite dal pensionato.
La normativa sopra esposta riguarda gli indebiti previdenziali; nel caso in cui l'indebito si sia formato su prestazioni assistenziali (es. invalidità civile) le regole sono leggermente diverse in quanto regolate dalla materia civilistica di cui all'articolo 2033 del codice civile: il pensionato sarà tenuto a rifondere anche gli interessi legali maturati nel periodo a seconda della sua buona o mala fede senza possibilità di alcuna sanatoria. 
Unica eccezione riguarda le prestazioni di invalidità civile per la quale trova applicazione la sanatoria di cui sopra (art. 42, comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003). La disposizione da ultimo richiamata prevede la non ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge.

martedì 5 giugno 2018

RILIQUIDAZIONE PENSIONE ANZIANITA' CASSAZIONE 14 MAGGIO 2018 11169

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la possibilità della riliquidazione del trattamento di anzianita' al raggiungimento dell'età di vecchiaia neutralizzando le contribuzioni acquisite nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), qualora essa porti un risultato più favorevole rispetto alla pensione liquidata considerando la contribuzione complessivamente maturata.
 
Sulla scorta  delle pronunce della Corte Cost. n. 428 del 1992 e 264/1994 il pensionato ha diritto, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, al ricalcolo della pensione di anzianita' (ora pensione anticipata) qualora porti ad un risultato più favorevole escludendo la contribuzione non utile al fine del pensionamento di vecchiaia.

In tale pronuncia è stato fissato il principio secondo il quale non è possibile estendere la neutralizzazione dei contributi oltre i limiti dell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione essendo questa "una scelta eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".

giovedì 31 maggio 2018

SENTENZA STORICA: RICALCOLO PENSIONE LAVORATORE IN MOBILITA'

Sbagliano il calcolo della pensione, Inps perde causa contro 4 operai palermitaniIl Tribunale di Palermo con una sentenza storica ha condannato l'Inps a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere differenze per 37 mila euro in totale.
Sbagliano il calcolo della pensione, Inps perde causa contro 4 operai palermitani
Quattro operai in mobilità che  hanno maturato il  diritto andare in pensione, vincono una causa contro l'Inps per la rideterminazione della loro pensione. L'Inps, nel calcolo, aveva preso a riferimento l'indennità del periodo della mobilità, invece, secondo i giudici  il conto va fatto sulla base della retribuzione effettiva percepita prima della mobilità. 
Sbagliano il calcolo della pensione, Inps perde causa contro 4 operai palermitani
I Giudici di merito hamnno ristabilito la corretta interpretazione della norma che ha istituito l'indennità di mobilità (articolo 3, comma 4 bis della legge 223 del 91), riconoscendo che la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, per il lavoratore che matura il diritto ad andare in quiescienza durante un periodo di mobilità di durata superiore a un anno, è quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.
 Sbagliano il calcolo della pensione, Inps perde causa contro 4 operai palermitaniSempre secondo la norma, nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni, si fa riferimento all'anno immediatamente precedente nel quale risulti percepita una retribuzioni per un periodo continuativo di lavoro. Se andando indietro ci sono periodi di cig, si procede ancora a ritroso nel tempo. Le retribuzioni accreditate figurativamente dovranno inoltre essere rivalutate anno per anno anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.